Pillole di SpiritualiTà
Per le ferite d’amore non c’è medicina se non da parte di colui che ha causato la ferita. (San Giovanni della Croce)
STATUTO
“Famiglia del Cuore Immacolato di Maria”
STATUTO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
L’Associazione nel perseguire i fini di cui sopra promuove nel popolo di Dio:
Art. 5
Art. 6
Possono partecipare alle attività e alle opere dell’Associazione, in qualità di Soci collaboratori (‘partecipanti’), i chierici diocesani, i membri di Istituti di Vita consacrata e di Società di Vita apostolica nonché i fedeli laici, che s’impegnino a contribuire in vario modo alle finalità della medesima, o se ne siano resi benemeriti. La loro partecipazione è regolata da quanto previsto nei Regolamenti e sono ammessi con semplice domanda scritta accettata dal Presidente, previo consenso del Superiore competente, se necessario (cf. can. 307 §3 C.I.C.).
Art. 7
Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio effettivo - Figlio o Figlia del Cuore Immacolato di Maria - perde la sua qualifica:
Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni private, un Socio effettivo - Figlio o Figlia del Cuore Immacolato di Maria - perde la sua qualifica:
Art. 8
Gli organi di governo dell’Associazione sono: il Presidente, il Vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, l’Assemblea Generale e il Collegio dei Revisori.
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente e da cinque Consiglieri, questi ultimi così individuati:
Art. 12
Art. 13
Art. 14
L’Assemblea ordinaria approva la relazione annuale ed il rendiconto deliberati dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria delibera gli atti a carattere straordinario e le eventuali modifiche dello Statuto o dei Regolamenti: queste ultime sono da sottoporre all’ulteriore approvazione del Collegio dei Revisori.
Art. 15
Art. 16
Il Collegio dei Revisori è composto dai membri del Consiglio Direttivo e da altri sei membri dell’Associazione, quest’ultimi di norma scelti come di seguito:
Art. 17
Art. 18
Costituiscono il patrimonio dell'Associazione:
Art. 19
Art. 20
Art. 21
L’Associazione è soggetta alla vigilanza dell’Ordinario Diocesano, a norma dei cann. 305 e 325 C.I.C. e della vigente normativa C.E.I.
Art. 22
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni private di fedeli e le leggi dello Stato Italiano in materia di associazioni a carattere religioso, in quanto compatibili con l’ordinamento canonico.
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Per le ferite d’amore non c’è medicina se non da parte di colui che ha causato la ferita. (San Giovanni della Croce)